Fondo Bilaterale di solidarietà – Uscite Anticipate 2026

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Fondo Bilaterale di solidarietà – Uscite Anticipate 2026

Fondo Bilaterale di solidarietà – Uscite Anticipate 2026

La scorsa settimana l’azienda ha rese note le modalità di applicazione del recente accordo raggiunto tra Azienda e Sindacato che prevede, per 1000 colleghi che abbiano il requisito di andare in pensione per anzianità o per vecchiaia entro fine novembre 2031, la possibilità di lasciare l’azienda con il sostegno del “Fondo Bilaterale di Solidarietà delle TLC”.

In linea di principio, per i colleghi che fossero interessati a tale iniziativa, ci sarà l’opportunità di anticipare l’uscita da TIM tanto per dedicarsi ai propri interessi personali quanto per dedicarsi ad altre attività remunerate che potranno incrementare la propria posizione pensionistica.

Comunemente si dice che questo accordo ricalca l’applicazione dell’articolo 4 della legge Fornero, all’atto pratico come si può vedere dalle modalità operative rese note dall’aziende, vi sono delle differenze che possono indirizzare l’adesione o meno all’iniziativa.

Proviamo a fare un punto su alcuni aspetti che si discostano da quanto previsto dall’applicazione dell’Isopensione:

Secondo quanto riportato nelle modalità di adesione, sono preventivamente in carico agli aderenti all’iniziativa le verifiche con INPS :

  • della rispondenza ai requisiti di pensionabilità (anzianità o vecchiaia) entro il 31 dicembre 2031 (inclusi ricongiungimenti di periodi pensionistici, riscatto anni di laurea, ecc. che dovranno essere già consolidati all’atto della conferma dell’adesione;
  • del calcolo del valore dell’importo dell’ Assegno Straordinario che sarà dovuto dal fondo per il periodo di prepensionamento.

Inoltre, l’Assegno Straordinario del Fondo, se pur finanziato dall’azienda ed erogato dal Fondo, dovrà essere esplicitamente richiesto al Fondo e per poter procedere alla richiesta è necessario che il richiedente non sia occupato. Cioè il richiedente deve licenziarsi prima di poter presentare la domanda per l’ Assegno Straordinario, ciò dipende dalla natura del Fondo e dell’Assegno Straordinario che nasce come forma di sostegno a dipendenti del settore TLC che si trovino senza lavoro.

Queste modalità differiscono sostanzialmente da quanto avviene con l’applicazione del art.4 della legge Fornero nella quale il richiedente lascia formalmente l’azienda firmando la lettera di uscita quando è certo che la sua adesione all’Isopensione è stata ratificata da Azienda ed INPS, che è l’ente che formalmente eroga l’isopensione anche se finanziata dall’azienda.

Dal confronto sorge spontanea una domanda: cosa succede se dopo essersi licenziati per motivi burocratici od errate valutazioni sulla rispondenza ai requisiti richiesti il Fondo dovesse respingere la richiesta dell’assegno di sostegno? Sembra che l’accordo fra Azienda e Sindacati alla base dell’iniziativa preveda il reintegro del richiedente.

Quali sono le condizioni alle quali avviene il reintegro ? Il richiedente sarà riassunto con lo stesso inquadramento ed attività che svolgeva prima delle dimissioni?

In ogni caso il richiedente nel nuovo contratto vedrà applicate le norme previste dal Jobact che probabilmente (visti i destinatari dell’iniziativa) sono diverse da quelle del contratto a tempo indeterminato sottoscritto all’atto dell’assunzione.

Comunque, una volta definita positivamente la posizione, chi ha aderito all’iniziativa percepirà l’assegno di sostegno ed al contempo potrà svolgere un’altra attività remunerata tanto come dipendente che come libero professionista, analogamente a quanto accade con l’applicazione dell’Isopensione.